Dimensione serramenti: è possibile cambiarla con il Superbonus?
Dimensione serramenti: è possibile cambiarla con il Superbonus?
E’ possibile variare la dimensione dei serramenti negli interventi di Superbonus? I clienti pongono spesso questa domanda per esigenze di maggior funzionalità o di strette esigenze tecniche. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate dice sì, ma…
In risposta ad un interpello, l’Agenzia ammette – per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, nel caso di un edificio residenziale unifamiliare – la possibilità che la dimensione degli infissi possa variare. L’unica condizione? Che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, a garanzia del principio di risparmio energetico.
Il caso
Il caso prospettato nella richiesta del contribuente riguarda la ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui vengono eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, con un nuovo impianto di riscaldamento (pompa di calore) e coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio. Un tipico intervento in Superbonus 110%.
Come intervento trainato, vengono sostituiti sia gli infissi al piano terra che quelli al piano primo. Il foro di questi stessi serramenti, dovrà essere traslato di 10cm più in alto per necessità costruttive ed aumentato di dimensione. Ciò comporterà quindi la modifica della dimensione dei serramenti esistenti: inoltre una portafinestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre al piano terra accorpate in un’unica soluzione.
L’Agenzia mette in guardia
Inquadrato in questo modo, il contribuente chiedeva con il suo interpello se la realizzazione di infissi diversi rispetto ai precedenti, pregiudicasse la corretta realizzazione dell’intervento soggetto a beneficio fiscale. Nella soluzione interpretativa dell’Agenzia, si legge che ‘l’intervento realizzato in questa maniera sia ”agevolabile al 110% anche con ampliamento e/o modifica dell’apertura (…) fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente in tema di classificazione urbanistica”. Inoltre, è ”necessario che gli interventi edilizi siano inquadrabili nella categoria di ”ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. d) del D.P.R. n.380 del 2001 (TU Edilizia) e che dal titolo amministrativo ed abilitativo non risulti che non si tratta di intervento di nuova costruzione”.
Scopriremo presto quindi se e quanto questo avvertimento dell’Agenzia varrà alla luce del DL Semplificazioni, approvato dal Parlamento e pubblicato in G.U. Altro dato da evidenziare è che il variare delle dimensioni e geometrie è potenzialmente possibile nel caso di un immobile unifamiliare. Un caso praticamente impossibile al contrario a livello condominiale.
Fonte: Nuova Finestra, ed. Ottobre 2021, pag. 40, E. Braicovich